Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19941 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19941 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLI GIUSEPPE nato il 12/01/1958 a ALIMINUSA parte offesa nel
procedimento
c/
CIAMPA GIUSEPPE nato il 31/08/1948 a VENTICANO

avverso l’ordinanza del 19/12/2016 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

P

RITENUTO IN FATTO

1 – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con il
provvedimento impugnato, disponeva, ad esito della camera di consiglio prevista
dagli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., l’archiviazione del procedimento instaurato
nei confronti di Giuseppe Ciampa per i delitti di falsa testimonianza e di
diffamazione commessi a danno di Giuseppe Castelli, non essendo emersa prova
alcuna dell’elemento oggettivo degli addebiti.

legge ed il difetto di motivazione, non avendo il giudice tenuto conto dei fatti di
causa ed in particolare delle diverse versioni fornite dall’indagato nel corso del
procedimento nel quale aveva consumato le condotte costituenti reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per più ragioni.
1 – Innanzitutto perché non è consentito il ricorso personale ad opera della
persona offesa (Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno Rv. 269739) anche
qualora la medesima fosse, in ipotesi, munita del titolo di difensore iscritto
nell’apposito albo.
E, comunque, perché contro il provvedimento che dispone l’archiviazione ad
esito della camera di consiglio in cui è discusso sulla richiesta del pubblico
ministero e sulla opposizione della persona offesa è consentito il ricorso solo per
vizi del contraddittorio che nel caso di specie non si rinvengono.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

2 – Propone ricorso personale, Giuseppe Castelli, lamentando la violazione di

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