Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19940 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19940 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIERACCINI DIEGO nato il 02/10/1989 a VIAREGGIO

avverso la sentenza del 09/01/2017 del GIUDICE DI PACE di LUCCA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Il Giudice di pace di Lucca, con la sentenza impugnata, dichiarava Diego
Pieraccini colpevole del delitto ascrittogli, ai sensi dell’art. 689 cod. pen.,
irrogando la pena di euro 600 di ammenda.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando:
– con il primo motivo, la violazione di legge, non essendovi la prova che
l’imputato, svolgente la funzione di barman, fosse consapevole dell’età, inferiore

– con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine alla valutazione delle prove dalle quali non emergeva quanto dedotto dal
Giudice, il mancato controllo dell’età dei clienti da parte dell’imputato.
3 – Il difensore dell’imputato ha presentato memoria con la quale insiste sui
motivi di ricorso ed in particolare sulla natura di reato proprio della
contravvenzione contestata al prevenuto e sull’assenza di elementi che ne
possono avere provato il concorso con l’esercente l’attività di mescita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l’espressione
contenuta nell’art. 689 cod. pen. con la quale si identifica il possibile autore del
reato di somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni 16
nell’esercente l’attività di osteria o di altro pubblico spaccio è da intendersi non
come stretta nozione civilistica, e quindi riferibile al solo titolare dell’attività, ma
comprende anche tutti i collaboratori che siano, dal medesihno titolare, deputati,
continuativamente, alla mescita delle bevande alcoliche e, pertanto, anche al
controllo, dell’età delle persone a cui vengono servite.
Così che certamente di tale condotta, anche solo colposa, trattandosi di
reato contravvenzionale, risponde anche il barman, quale addetto proprio a tale
servizio.
2 – Il secondo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto
senza tenere conto che questa Corte non può operare una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
1

agli anni 16, delle persone alle quali aveva servito delle bevande alcoliche;

Il Giudice di pace aveva adeguatamente ricostruito l’accaduto, alla luce degli
apporti dichiarativi raccolti nell’istruttoria dibattimentale, ed aveva così accertato
il mancato controllo, da parte dell’imputato, dell’età di almeno due clienti a cui
erano stati così serviti degli alcolici nonostante non avessero ancora compiuto i
16 anni.
3 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio tanislao Scarlini

Il Presidente
p
Ster alla

somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

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