Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19940 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19940 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIBALDO MARCO N. IL 22/04/1978
avverso la sentenza n. 2110/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione
L’imputato Tibaldo Marco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che,
a conferma di quella emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Distaccata di Giulianova in data
04/11/2011, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di cinque anni di reclusione ed C
5.000,00 di multa in ordine al reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti del tipo
cocaina, in quantitativi pari a 10 o 20 grammi per volta consegnati all’acquirente per un corrispettivo totale di C 38.500,00 (artt. 81 cpv. cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990,
capo 3 dell’imputazione).

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 20
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Il Peidete
Vinczo otundo

Il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo all’omessa esposizione di tutti gli elementi integranti la figura di reato contestata ed alla mancata considerazione di quelli a favore di un
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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