Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1994 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1994 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DADONE GABRIELE N. IL 25/02/1989
avverso la sentenza n. 526/2011 TRIBUNALE di CUNEO, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DADONE Gabriele ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi quattro
e giorni sei di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., assumendo che l’allontanamento dal luogo
in cui la persona sottoposta al regime degli arresti domiciliari è autorizzata a prestare
zioni.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la giurisprudenza di
legittimità ha sempre affermato che integra l’allontanamento punito dalla norma incriminatrice fissata dall’art. 385 cod.pen. qualsiasi fuoriuscita dal luogo istituzionalmente
destinato alla custodia della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari e in
cui la stessa deve pertanto rimanere. Con l’ovvia precisazione che, qualora la persona
sottoposta agli arresti domiciliari sia autorizzata a svolgere attività lavorativa, l’obbligo
di non allontanarsi va riferito al luogo di lavoro.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
attività lavorativa non costituirebbe evasione, ma semplice inosservanza delle prescri-