Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1994 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1994 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DADONE GABRIELE N. IL 25/02/1989
avverso la sentenza n. 526/2011 TRIBUNALE di CUNEO, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DADONE Gabriele ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi quattro
e giorni sei di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., assumendo che l’allontanamento dal luogo
in cui la persona sottoposta al regime degli arresti domiciliari è autorizzata a prestare

zioni.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la giurisprudenza di

legittimità ha sempre affermato che integra l’allontanamento punito dalla norma incriminatrice fissata dall’art. 385 cod.pen. qualsiasi fuoriuscita dal luogo istituzionalmente
destinato alla custodia della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari e in
cui la stessa deve pertanto rimanere. Con l’ovvia precisazione che, qualora la persona
sottoposta agli arresti domiciliari sia autorizzata a svolgere attività lavorativa, l’obbligo
di non allontanarsi va riferito al luogo di lavoro.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

attività lavorativa non costituirebbe evasione, ma semplice inosservanza delle prescri-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA