Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1994 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1994 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARTARO MARIA N. IL 09/01/1967
avverso la sentenza n. 192/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

Tartaro Maria ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Messina, in data 22-6-12, che, in riforma della sentenza di primo grado,
ha dichiarato Tartaro Maria colpevole del reato di favoreggiamento personale.
Il ricorrente deduce mancanza di dolo , non essendovi prova che l’imputata fosse a
conoscenza delle indagini in corso a carico del Lagona e che quindi lo avesse ospitato
nella propria abitazione estiva con la volontà di sottrarlo alle ricerche degli inquirenti.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come, in considerazione della gravità del reato che era
attribuito al Lagona e delle dimensioni del piccolo centro di Calatabiano , non era
verosimile che la notizia che il Lagona era ricercato per il reato di lesioni personali
gravissime non fosse a conoscenza delle persone che erano più vicine a quest’ultimo.
E certamente fra di esse vi era la Tartaro , la quale non solo era nell’appartamento
con il Lagona nel momento in cui vi fecero irruzione i Carabinieri ma tentò , in un
primo momento, di negare che nell’alloggio vi fossero altre persone.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13.

OSSERVA

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