Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19939 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19939 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NASSI GIUSEPPE nato il 13/02/1967 a TAORMINA
SAVOCA SALVATORE nato il 06/12/1976 a CATANIA

avverso la sentenza del 13/05/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Giuseppe Nassi e Salvatore
Savoca colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando a ciascuno
la pena indicata in dispositivo.
2 – Propongono distinti ricorsi i due imputati, con il medesimo difensore,
articolando, ciascuno, tre motivi sorretti da analoghe argomentazioni:

relazione alla ritenuta colpevolezza per il delitto di furto, posto che la presunta
refurtiva era res nullius, perché abbandonata dall’avente diritto;
– con il secondo, lamentano l’insussistenza del delitto contestato in quanto i
beni prelevati dagli imputati non appartenevano più alla ditta Durante ma al
Comune di Taormina, che aveva espressamente autorizzato gli imputati a
raccogliere il ferro nel lambito del suo territorio;
– con il terzo, deducono il vizio di motivazione in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
1 – Il primo ed il secondo motivo sono interamente versati in fatto e non
tengono conto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.
Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4,
n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La Corte territoriale aveva già adeguatamente affrontato il tema del preteso
abbandono del ferro sottratto, negando che ciò fosse avvenuto, essendo questo
rimasto a disposizione della ditta proprietaria per ulteriori lavorazioni (tanto che i
suoi rappresentanti ne avevano immediatamente denunciata la sottrazione).
2 – Il terzo motivo è inammissibile perché la mancata concessione delle
circostanze ‘attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da
manifesta illogicità (i precedenti penali specifici dei due imputati), che, pertanto,
è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
1

– con il primo, deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in

concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).
3 – All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma l’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio tanislao Scarlini

Il Presidente
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ct.,

somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

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