Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19939 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19939 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACCI CARLO N. IL 17/12/1964
avverso la sentenza n. 2602/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha valorizzato
determinati indici (i precedenti giudiziari e la costanza della misura cautelare), ma ignorandone
altri altrettanto significativi (il documentato stato di tossicodipendenza, le modalità di detenzione della droga, lo stato d’invalidità), al fine di escludere la concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente evidenziato i numerosissimi precedenti penali a carico dell’imputato e la circostanza della consumazione dell’illecito in pendenza di misura cautelare (domiciliare) per altro reato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2 15
Il consiglier
nsore
OV lo i

Il preside1hte
Vi cenz Rotundo

L’imputato Bacci Carlo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Roma che,
accogliendo l’appello del PM ed in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
05/12/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di detenzione per uso non
esclusivamente personale di gr. 11,00 di eroina, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, aumentando la pena inflittagli in primo grado alla
misura finale di due anni e otto mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa, a motivo dell’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, invece riconosciute dal giudice di primo grado.

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