Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19938 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19938 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAUGERI ROBERTO nato il 21/05/1979 a CATANIA

avverso la sentenza del 17/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con la sentenza impugnata, il Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Catania ha applicato a Roberto Maugeri la pena concordata fra le
parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di furto aggravato.
2 – L’imputato ha proposto ricorso personale deducendo il vizio di
motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell’art. 129 cod.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, la
motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per
l’applicazione dell’art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente
enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere
considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza
di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di
superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla
formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del
06/10/2015, Ayari, Rv. 264595), elementi che, nel caso concreto, non sono stati
neppure dedotti.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

proc. pen..

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