Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19937 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19937 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUPOLI CARMELA nato il 15/12/1961 a TARANTO

avverso la sentenza del 23/11/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con la sentenza impugnata, il Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Taranto ha applicato a Carmela Lupoli la pena concordata fra le parti
nella misura indicata in dispositivo, per i reati fallimentari meglio descritti in
rubrica.
2 – L’imputata ha proposto ricorso personale, deducendo la violazione di
legge per l’erroneo calcolo della continuazione in relazione alla condotta punita ai

bancarotta documentale o comunque dare luogo all’ipotesi della pluralità dei fatti
di bancarotta con il conseguente giudizio di bilanciamento della medesima
circostanza aggravante con le riconosciute circostanze attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – L’argomentazione proposta è interamente versata in fatto e, comunque,
l’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale non assorbe la condotta
posta in essere in violazione dell’art. 220 I. fall. perché, dall’imputazione (l’unico
elemento di fatto che può essere scrutinato da questa Corte a fronte di una
sentenza di applicazione controdata della pena), non è dato comprendere quali
scritture contabili siano state sottratte e quali, invece, non siano state
consegnate al curatore.
Non vi è pertanto alcuna evidenza della lamentata duplicazione dell’accusa.
2 – L’applicazione dell’istituto della continuazione non è escluso dalla
contestazione della pluralità dei fatti di bancarotta posto che tale circostanza
aggravante, ai sensi dell’art. 219, comma 2 n. 1 I. fall., attiene solo alle condotte
previste dagli artt. 216, 217 e 218 (ed alle ipotesi previste dagli art. 223, 224,
225 e 227 I. fall. che li richiamano) e non alla fattispecie disciplinata dall’art. 220
I. fall. che, espressamente, esclude distingue tale condotta da quella descritta
dall’art. 216.
3 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche
della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

1

sensi dell’art. 220 I. fall. che avrebbe dovuto essere ricompresa nella contestata

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
ni

Stef9Ro Palla

Enrico Vittorio Stanislao Sc

Il Presidente

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