Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19937 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19937 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUARNIERI DAVIDE N. IL 01/02/1984
avverso la sentenza n. 2578/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/04/2015
Motivi della decisione
L’imputato Guarnieri Davide ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Teramo in data 28/05/2012, ne ha ribadito
la condanna ivi stabilita alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di evasione dal luogo di
detenzione domiciliare (artt. 385 cod. pen., 47 ter comma 8 I. n. 354 del 1975).
A parte la genericità dei relativi motivi, il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato
proposto in data 26/11/2013 e quindi oltre il termine di quindici giorni stabilito dall’art. 585
comma 1 lett. a) cod. proc. pen. riferito alle decisioni motivate contestualmente, com’è il caso
della sentenza impugnata (v. frontespizio).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprii 2015
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’ipotesi di reato in
addebito.