Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19936 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19936 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIANCI VINCENZO nato il 25/04/1981 a CERIGNOLA
avverso la sentenza del 12/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1 – La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la
sentenza del Tribunale di Trani che aveva ritenuto Vincenzo Cianci colpevole dei
reati al medesimo ascritti in rubrica, irrogando la pena indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, il vizio di motivazione non avendo il giudice adeguatamente
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti
del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità,
della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche
quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
precisato le ragioni della sua decisione.