Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19936 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19936 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTOGHESE WILLIAM N. IL 16/12/1979
avverso la sentenza n. 450/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015


Motivi della decisione

Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 comma 3 cod. proc.
pen. e vizio di motivazione per essere stata la responsabilità riaffermata sulla base di elementi
solo indiziari ed in contrasto con il significato di precise risultanze dibattimentali (stupefacente
non ripartito in dosi, mancato sequestro di somme di denaro, condizione di elevata tossicodipendenza).
Del tutto inconferente alla fattispecie appare, invece, la memoria depositata il 23/03/2015 concernente un’ipotesi di ricettazione all’evidenza estranea al tema del giudizio.
Il ricorso è inammissibile perché ripetitivo di doglianze già articolate nei motivi di appello, dalla
Corte territoriale debitamente vagliate e confutate (v. pagg. 3 e 7 riguardo alla fuga tentata
dal Portoghese e al successivo rinvenimento nella sua abitazione dei tipici attrezzi dello spacciatore) e come tale generico.
Come, infatti, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve considerarsi
inammissibile, perché aspecifico, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano
nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09;
Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n.
2896/99).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 20
Il Presi
Vincen

te
tundo

L’imputato Portoghese William ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che, in parziale riforma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale
in data 22/11/2012, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di detenzione per uso
non esclusivamente personale di gr. 53,35 di marijuana, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo la pena inflittagli in primo
grado alla misura finale di nove mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa.

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