Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19935 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19935 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

ALLEGREZZA PAOLO nato il 20/08/1951 a RIPE

avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la
sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Paolo Allegrezza colpevole del
delitto di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., irrogando la pena indicata in
dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla

pena.
3 – Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale insiste sul
motivo di ricorso, risultando apodittiche la ragioni del diniego delle circostanze
attenuanti generiche e della commisurazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (l’assenza di ragioni che
la consentano, in un quadro complessivo connotato dalla gravità della condotta
consumata), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.
42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da
questa Corte secondo cui non è necessario che il giudide di merito, nel motivare
il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
1

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della

necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena
equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Il Presidente
Stefpre
C

r

somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

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