Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19934 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19934 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DISTASI GAETANO nato il 31/12/1973 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 26/05/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 26/05/2014 la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della
sentenza di primo grado, con cui Distasi Gaetano era stato condannato a pena di
giustizia per i reati: a) di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7, cod. pen., così
qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 648 cod. pen.; b), di cui all’art. 2
I. 142371956; in Porto San Giorgio, il 22/05/2007, con la recidiva ex art. 99,
comma 4, cod. pen., dichiarava non doversi procedere in relazione al reato sub
b), in quanto estinto per prescrizione, e rideterminava la pena.

si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena, al
giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., all’affermazione di penale
responsabilità in riferimento al delitto di ricettazione.
Il ricorso è inammissibile, atteso che la fattispecie di reato è stata qualificata
come furto aggravato, in luogo dell’originaria imputazione di ricettazione, per cui
nessuna doglianza inerente detto reato appare pertinente.
La graduazione della pena, inoltre, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena
equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 20/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
La sentenza impugnata ha rilevato come la pena fosse stata inflitta in misura
non lontana dai minimi edittali e come essa apparisse congrua in relazione alla
gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, infine,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo
ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a

1

Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale

ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame la
Corte territoriale ha valutato l’assenza di elementi positivamente valutabili nei
confronti dell’imputato, essendo irrilevante la confessione, alla luce dell’arresto in
flagranza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

stima equo determinare in euro 2.000,00.

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