Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19933 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19933 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUCIACCIA NICOLA nato il 17/05/1947 a BARI parte offesa nel procedimento
c/
CAMPOBASSO FLAVIO nato il 10/04/1956 a BARI

avverso il decreto del 18/04/2015 del GIUDICE DI PACE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Il Giudice di pace di Bari, con il provvedimento impugnato, disponeva
l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Flavio Campobasso
per il delitto previsto dall’art. 595 cod. pen. su denuncia di Nicola Mucciaccia per
la tardività della querela.
2 – Propone ricorso personale la persona offesa denunciando, con l’unico
motivo, la violazione di legge per non avere il giudice tenuto conto delle

archiviazione in ordine, appunto, alla tempestività della querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 – Il ricorso presentato personalmente dalla persona offesa è inammissibile
(Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno Rv. 269739) anche qualora la
medesima fosse, in ipotesi, munita del titolo di difensore iscritto nell’apposito
albo.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

osservazioni spese dalla medesima nell’atto di opposizione alla richiesta di

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