Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19933 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19933 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SERAFINO SERGIO N. IL 06/09/1964
avverso la sentenza n. 11664/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione
L’imputato Di Serafino Sergio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Roma
che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Tivoli
in data 09/07/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di quattro anni di reclusione ed C 18.000,00 di multa per il reato di detenzione per uso non esclusivamente personale
di sostanze stupefacenti del tipo cocaina pari a gr. 46,00 lordi (art. 73 comma 1 bis d.P.R. n.
309 del 1990).

Il ricorso si rivela inammissibile sia perché sotto l’etichetta del difetto di motivazione tende a
conseguire una statuizione, quale il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod.
pen., la cui adozione è funzionalmente demandata ai giudici di merito (motivo dedotto, quindi,
improponibile in sede di legittimità ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen.), sia perché
manifestamente infondato, avendo i giudici di merito congruamente argomentato per il carattere ostativo dei tre precedenti penali (ancorché non tutti specifici) gravanti a carico del ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2015

Il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo all’omesso riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.

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