Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19930 del 08/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19930 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDIA TAMARA N. IL 28/09/1984
avverso la sentenza n. 1088/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione
L’imputata Cardia Tamara ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari
che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal GUP del locale Tribunale in
data 30/06/2009, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di detenzione per finalità
di cessione a terzi di g. 0,13 di eroina e gr. 0,14 hashish, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, applicata in prevalenza sulla contestata
aggravante di cui all’art. 80 lett. g) stesso d.P.R., connessa all’avere introdotto le predette sostanze in una struttura carceraria.

Il ricorso è inammissibile perché il motivo che lo compendia si rivela manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato, confermando le determinazioni del
primo giudice, come le peculiari modalità di occultamento delle sostanze droganti (celate nel
reggiseno della donna) fossero indicative in maniera univoca della loro destinazione a soggetti
reclusi, tra cui il convivente dell’imputata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Il Presidente
Vincenz Rotundo

La ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici di merito attribuito esclusiva rilevanza alla dichiarazione, da essa stessa resa in sede di convalida, di non
fare uso di sostanze stupefacenti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA