Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1993 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1993 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) IANNI’ ANTONIO N. IL 28/03/1978
avverso la sentenza n. 949/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

IANNI’ Antonino ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 336 e 650 cod.pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo, relativamente al delitto, che avrebbe reagito a un atto arbitrario del pubbli-

dei presupposti di fatto dell’inottemperanza contestata;
2.

la sopravvenuta prescrizione della contravvenzione;

3.

mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla
misura della pena.

§2.

I motivi di ricorso sub 1) sono inammissibili, perché, riproponen-

do tal quali le stesse doglianze già valutate e correttamente disattese dal giudice

a

quo, non assolvono la funzione, tipica dell’impugnazione, di critica puntuale alla sentenza impugnata, e pertanto non soddisfano il requisito della specificità prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n.
22445, rv 244181).
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il termine quinquennale di prescrizione, alla data della pronuncia della sentenza d’appello, non era ancora
maturato, essendo stato il reato commesso il 30 agosto 2007.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il giudice a quo,
valutando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, ha esercitato il potere discrezionale di determinazione della pena attenendosi ai parametri fissati dall’art. 133
cod.pen. e fornendo congrua motivazione della decisione resa sul punto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

co ufficiale e, relativamente alla contravvenzione, che mancherebbe la prova

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