Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1993 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1993 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MULSER WERNER N. IL 27/04/1966
avverso la sentenza n. 5090/2012 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Mulser Werner ricorre per cassazione awerso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Bolzano, in data 29-11-12, per i reati di cui agli artt 337, 186 co 2
sexies e co 7 d Ig 285/92 , 594-61 n 10 e 582 -61 n 10 cp , commessi in Fiè allo
Sciliar il 9-9-12.
Il ricorrente censura l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della
senza alcuna motivazione, ribadendo le proprie argomentazioni con memoria in
data 28-7-13.
La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria sono infatti
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi
logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
la motivazione del giudice è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo il Tribunale
fatto riferimento alle modalità della condotta dell’imputato, che, di fronte all’alt
intimatogli dai militari, accelerò, urtando uno degli operanti e provocandogli lesioni
giudicate guaribili in giorni 12 . Poi fuggì e, bloccato dai Carabinieri, reagì con insulti
e rifiutò di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende
patente di guida per la durata di mesi 24, e cioè nel massimo previsto dalla legge,
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13 .
DEMOSITATA1
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