Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19929 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19929 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODOU SYLLA N. IL 05/09/1992
avverso la sentenza n. 1341/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

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Motivi della decisione
L’imputato Modou Sylla ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Torino che, in
parziale riforma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
20/11/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di detenzione per uso non
esclusivamente personale di gr. 0,50 di cocaina, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo la pena inflittagli in primo grado alla
misura finale di sei mesi di reclusione ed C 1.800,00 di multa.

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando – al di là dell’apparente delimitazione del contenuto della doglianza alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di possibile valutazione, in base
ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 20

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla valutazione di congruità della pena comminata, asseritamente condotta in maniera poco puntuale rispetto alla
specificità del caso.

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