Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19928 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19928 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESSOULIMANI SLIMANE N. IL 01/01/1962
avverso la sentenza n. 1354/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/04/2015
Motivi della decisione
L’imputato Essoulimani Slimane ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che, in parziale riforma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal GUP del locale
Tribunale in data 22/06/2012, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita a tritolo di concorso in
importazione, trasporto e detenzione di oltre 2,5 kg. di hashish (artt. 110 cod. pen., 73 commi
1 e 1 bis d.P.R. n. 309 del 1990), riducendo però la pena inflittagli in primo grado nella misura
finale di due anni e due mesi di reclusione ed € 6.000,00 di multa.
Il ricorso è inammissibile perché ripetitivo di doglianze già articolate nei motivi di appello, dalla
Corte territoriale debitamente vagliate e confutate (v. pag. 11 a proposito della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste Bahhari, confortate pure da elementi di riscontro di
carattere investigativo) e come tale generico.
Come, infatti, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve considerarsi
inammissibile, perché aspecifico, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano
nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09;
Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n.
2896/99).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 20 5
Il consigli
Orl
estensore
Il Presid te
Vincenzo tundo
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 comma 3 cod. proc.
pen. e vizio di motivazione per essere stata la responsabilità riaffermata sulla base di elementi
indiziari e in pratica sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie rese a suo carico dalla teste
Ilham Bahhari.