Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19927 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19927 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRIDI SAID N. IL 10/03/1977
avverso la sentenza n.446/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione
L’imputato Dridi Said ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Verona che, in
parziale riforma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal GIP del locale Tribunale in
data 01/10/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita a titolo di concorso nel reato di detenzione per uso non esclusivamente personale di gr. 261,00 lordi di cocaina, riducendo la pena
inflittagli in primo grado alla misura finale di quattro anni di reclusione ed C 20.000,00 di multa, mercé valorizzazione del comportamento collaborativo da lui tenuto in corso di giudizio,
determinante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 215

Il ricorrente deduce violazione di legge senza ulteriori specificazioni e carenza di motivazione in
ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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