Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19926 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19926 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BARI COSIMO N. IL 06/06/1962
avverso la sentenza n. 159/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione
L’imputato Di Bari Cosimo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto che, a conferma di quella emessa in esito giudizio abbreviato dal
Tribunale di Taranto in data 22/12/2010, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di
dieci mesi di reclusione per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare (artt. 385
cod. pen., 47 I. n. 354 del 1975).

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprii 2015

Il ricorrente deduce violazione di legge penale e processuale riguardo all’omessa considerazione da parte della Corte territoriale di elementi che ne avrebbero consentito il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. o in subordine il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.

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