Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19924 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19924 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

INTERSIMONE DOMENICO NATALE nato il 04/01/1946 a SANTA TERESA DI RIVA

avverso la sentenza del 07/06/2016 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/6/2016, il Tribunale di Messina dichiarava Domenico
Intersimone colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 54, 1661 cod. nav. e
lo condannava alla pena di 400,00 euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
chiedendo l’annullamento della decisione. Il Tribunale avrebbe redatto una
motivazione viziata quanto alla responsabilità del soggetto, riconosciuta

avrebbero giustificato una pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma
2, cod. proc. pen. Da ultimo, si contesta la condanna al pagamento delle spese
processuali

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alle prime due censure, da trattare in modo congiunto, occorre
innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia
l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra
le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110
del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di
una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad
ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime
emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una
valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello – pronunciandosi
proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto
congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente
illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, infatti, ha evidenziato
che il ricorrente aveva realizzato una recinzione (muretto di calcestruzzo) alta 50
cm., con rete metallica per circa 137 mq., e conseguente abusiva occupazione di
area demaniale marittima. Di seguito, il Collegio di merito ha ben descritto le

nonostante chiare evidenze istruttorie di segno contrario; le quali, al più,

vicende dell’area ed i provvedimenti amministrativi interessati, concludendo per
la chiara responsabilità dell’Intersimone quanto alla condotta di cui alla rubrica.
Con argomento del tutto congruo, dunque, qui non censurabile con le
contestazioni di puro fatto contenute nel gravame
5. Da ultimo, quanto alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, basti qui osservare che la stessa segue per legge – art. 535 cod.
proc. pen. – alla pronuncia di condanna.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

sigliere estensore

Il President/

sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella

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