Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19924 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19924 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL KORCHI HICHAM N. IL 17/11/1977
avverso la sentenza n. 2542/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 33551/14
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce violazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
consentendolo la pena inflitta ed essendosi fatto generico riferimento a precedenti penali nel
casellario, mentre all’epoca dei fatti il ricorrente era incensurato.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, rispetto alla motivazione della
sentenza che – senza vizi logici e giuridici – ha negato il beneficio in parola ritenendo ostativi i
precedenti presenti nel casellario al momento della decisione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
L’imputato EL KORCHI HICHAM ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Venezia che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Verona in
data 30.1.2013, diversamente qualificato il fatto nel reato di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R.
n. 309/90, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per i fatti
commessi fino al 10.10.2006 per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta.