Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1992 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1992 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BELLINI MASSIMILIANO N. IL 21/08/1971
avverso la sentenza n. 375/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BELLIN§ Massimiliano ricorre contro la sentenza di patteggia-
mento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi
sei di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia che la pena sarebbe “troppo elevata”.
Il motivo proposto non è consentito, perché la pena applicata cor-
risponde esattamente alla richiesta – vincolante per il giudice – formulata dalle parti.
Peraltro essa è pari al minimo edittale e, quindi, la doglianza, neppure sotto tale
aspetto, ha fondamento alcuno.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
§2.