Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1992 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1992 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIAHI MOHAMED N. IL 04/08/1983
avverso la sentenza n. 301067/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Riahi Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Venezia , in data 11-6-12 , per il reato di cui all’art 337 cp ,
commesso in Venezia il 21-10-2010 .
11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’ad 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione

L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Al giudice è poi preclusa la concessione di attenuanti non contemplate dall’accordo
delle parti. Né il ricorrente assume che la richiesta di attenuanti generiche era stata
inclusa nel pactum.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM

del giudice.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13.

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