Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19919 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19919 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUSIMANO DARIO nato il 19/11/1989 a PALERMO

avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/10/2017, la Corte di appello di Palermo, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 29/8/2016 dal locale Tribunale, riduceva la
pena inflitta a Dario Cusimano ad un anno di reclusione e 1.600,00 euro di
multa, in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

risposto, se non in modo incongruo, ad una decisiva questione sollevata dalla
difesa, relativa all’accertamento della capacità drogante della sostanza e,
pertanto, dell’effettiva offensività della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Osserva il Collegio, infatti, che la sentenza impugnata, pronunciandosi
proprio sul tema qui riprodotto, ha steso una motivazione del tutto adeguata,
fondata su oggettivi elementi e priva di qualsivoglia illogicità manifesta; come
tale, dunque, non censurabile. In particolare, ha richiamato sul punto il costante
e condiviso indirizzo a mente del quale, per accertare la natura di stupefacente
di una sostanza, non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da
svolgersi secondo le disposizioni di cui all’art. 360 cod. proc. pen., essendo
all’uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni
dell’imputato, indagine con narcotest “et similia” (per tutte, Sez. 6, n. 43226 del
26/9/2013, Hu, Rv. 257462; Sez. 4, n. 4817 del 20/11/2003, De Lorenzo, Rv.
229364). Ancora, e nel medesimo senso, la sentenza ha richiamato la diffusa
giurisprudenza in tema di cd. droga parlata, ad evidenza ulteriore del carattere
non necessario dell’accertamento richiesto dal ricorrente; richiesto, peraltro, in
termini del tutto apodittici, ossia senza individuare quali indici deporrebbero nel
senso della carenza di principio attivo nella sostanza in sequestro.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativannente fissata in euro 3.000,00.

chiedendo l’annullamento della decisione. La Corte di appello non avrebbe

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

rysigliere estensore

Il Presidente

Il

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