Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19916 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19916 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BARI FILIPPO nato il 12/04/1991 a TRIGGIANO

avverso la sentenza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/7/2017, la Corte di appello di Bari, in riforma della
pronuncia emessa il 29/11/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del locale
Tribunale, riduceva la pena inflitta a Filippo Di Bari ad un anno, quattro mesi di
reclusione e 4.000,00 euro di multa, con riguardo al delitto di cui all’art. 73,
comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, chiedendo

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato in
data 19/9/2017, allorquando era già entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.
103, che – a decorrere dal 3/8/2017 – ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen.
nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un
legale iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si
riscontra nel caso di specie.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

igliere estensore

Il Presiden

l’annullamento della pronuncia.

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