Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19915 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19915 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAKILLARI ERMIR nato il 19/09/1969 a TIRANA( ALBANIA)

avverso la sentenza del 20/09/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 20/9/2017, la Corte di appello di Genova,

pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su richiesta delle parti
riduceva la pena inflitta ad Ermin Bakillari in due anni, undici mesi di reclusione e
2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

confermata senza alcun accertamento sull’effettiva capacità drogante della
sostanza, quel che la Corte di merito ben avrebbe potuto disporre anche d’ufficio
e pur a fronte di una richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come aggiunto
dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1,
lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa
l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d), la Corte di cassazione
dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso
modo la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a
norma dell’articolo 599-bis (come nel caso in esame). Contro tale provvedimento
è ammesso il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625-bis.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il gnsigliere estensore

40.

Il President
Piero

D P OS r TATA
IN clucaL

2018

chiedendo l’annullamento della pronuncia. La condanna sarebbe stata

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