Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19914 del 23/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19914 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARNICELLI ANNA nato il 14/12/1970 a NAPOLI
avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Data Udienza: 23/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/3/2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della
pronuncia emessa il 17/3/2016 dal locale Tribunale, rideterminava la pena
inflitta ad Anna Carnicelli in un anno, quattro mesi di reclusione e 56.000,00
euro di multa, con riguardo al delitto di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n.
43 del 1973.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore,
recidiva e mancata concessione nel massimo delle circostanze attenuanti
generiche.
E’ pervenuta memoria il 19/3/2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Con riguardo, innanzitutto, alle circostanze attenuanti generiche, queste
sono state concesse in sede di appello, nonché riconosciute equivalenti alla
contestata recidiva (specifica ed infraquinquennale); la Corte di merito, peraltro,
ed ancora con adeguato argomento, ha ritenuto non congruo un diverso giudizio
di prevalenza, attesa la rilevante quantità di tabacchi di contrabbando
sequestrata nell’occasione (16,8 kg.). Una motivazione all’evidenza non
contestabile, specie a fronte degli argomenti di cui al gravame, di natura del
tutto fattuale e privi di effettivo richiamo agli oggettivi indicatori riportati nella
sentenza.
In ordine, infine, alla riconosciuta recidiva, richiamata anche nella memoria
citata, basti qui osservare che la stessa non ha formato oggetto di impugnazione
in appello (laddove si è lamentato soltanto il giudizio di equivalenza con le
circostanze ex art. 62-bis cod. pen.), non potendo, pertanto, esser contestata,
per la prima volta, in questa sede. E senza che, peraltro, si ravvisi alcun
interesse a far valere il divieto di bilanciamento tra la recidiva specifica ed
infraquinquennale ed altre circostanze, che condurrebbe – se applicato – ad un
trattamento certamente deteriore rispetto a quello irrogato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
chiedendo l’annullamento della pronuncia per vizio motivazionale in punto di
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
sigliere estensore
Il Presid
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018