Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19913 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19913 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAIAFA CIRO nato il 25/02/1980 a NAPOLI

avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/5/2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della
pronuncia emessa il 24/10/2016 dal locale Tribunale, rideterminava la pena
inflitta a Ciro Caiafa in un anno, dieci mesi di reclusione e 1.500,00 euro di
multa; allo stesso era ascritto il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

particolare, la Corte di appello avrebbe confermato la condanna del Caiafa senza
considerare gli argomenti addotti dalla difesa, con mero richiamo per relationem
alla prima sentenza e con errata lettura di quanto accaduto 1’11/7/2016. Viziata,
ancora, risulterebbe la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e
diniego delle circostanze attenuanti generiche,

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di
una violazione di legge o di un vizio motivazionale, Io stesso di fatto tende ad
ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime
emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una
valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello – pronunciandosi
proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto
congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente
illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza ha
riportato in modo analitico quanto accaduto nella notte dell’11/7/2016,
allorquando i Militari operanti avevano notato lo scambio sostanza/danaro tra il

chiedendo l’annullamento della pronuncia. Con riguardo al capo a), in

cedente Caiafa e l’acquirente Fiore (che, fermato di lì a poco, aveva confermato
l’acquisto della marijuana); ancora, ha confutato la tesi difensiva della cessione a
diverso soggetto, tale Criscuolo, atteso che un solo acquirente era stato visto dai
Carabinieri. Molto dettagliata, inoltre, risulta la parte motiva della pronuncia
quanto alla ricognizione fotografica effettuata dal Fiore, con attento esame di
ogni profilo di rilievo e piena attendibilità dello stesso mezzo di ricerca della
prova.
Argomenti che, di certo, non possono esser confutati in questa sede, specie

5. Del tutto infondata, poi, risulta la censura in tema di circostanze
attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio.
Quanto alle prime, la Corte di appello ha sottolineato – con argomento
decisivo – l’efficacia ostativa delle undici precedenti condanne, tutte relative a
gravi reati, compreso uno specifico (tali da giustificare la contestazione della
recidiva specifica infraquinquennale), tali da evidenziare una accentuata
propensione al crimine; con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio nel suo
complesso, lo stesso è stato congruamente determinato alla luce anche della
contestazione sub capo b), avendo il Caiafa ceduto la droga mentre si trovava
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

sigliere estensore

Il Preside e

attraverso censure di natura fattuale come quelle di cui al presente ricorso.

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