Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19911 del 23/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19911 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOUFLIH ABDELGHANI nato il 23/02/1983

avverso la sentenza del 18/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTI)

1. Con sentenza del 18/7/2017, la Corte di appello di Bologna confermava la
pronuncia emessa il 29/1/2017 dal locale Tribunale, con la quale Achref Guizani
ed Abdelghani Mouflih erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt.
110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannati
alla pena di cui al dispositivo.
2. Propone ricorso per cassazione il Mouflih, a mezzo del proprio difensore,

avrebbe confermato la condanna con argomento illogico e contraddittorio in
punto di circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Osserva la Corte, infatti, che la medesima doglianza – già proposta in sede
di merito – è stata affrontata dalla Corte di appello con argomento del tutto
congruo, privo di qualsivoglia illogicità manifesta e fondato su concreti elementi
istruttori; come tale, quindi, non censurabile. Nello specifico, la sentenza ha
rilevato che: 1) nella condotta degli imputati non era dato ravvisare alcun
elemento positivo; 2) la loro confessione era stata resa a fronte di responsabilità
ormai evidenti, avendo cercato gli stessi di vendere stupefacente addirittura ai
Carabinieri; 3) entrambi non avevano mostrato un minimo di resipiscenza e,
anzi, avevano più volte violato le prescrizioni imposte dall’autorità con riguardo
al divieto di dimora (tanto da imporre l’applicazione della custodia in carcere).
In tal modo, dunque, il Collegio di merito, con adeguata motivazione, ha
fatto proprio il costante e condiviso indirizzo a mente del quale, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il
Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri
disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del
19/3/2014, Lule, Rv. 259899).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

chiedendo l’annullamento della pronuncia; in particolare, a Corte di merito

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

sigliere estensore

Il Presid nte

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA