Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19910 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19910 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMENDOLA VINCENZO N. IL 08/10/1976
avverso la sentenza n. 18006/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/04/2015
RG. 33301-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Amendola Vincenzo con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per violazione normativa
sugli stupefacenti;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del tutto
generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi decisione
di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto
doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua
funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento
oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445
dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Rom I 8 aprile 2015
L’ esVéore
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE