Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1991 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1991 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI BENEDETTO NAZARENO N. IL 24/10/1978
avverso la sentenza n. 2411/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la rela.zione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DI BENEDETTO Nazareno ricorre contro la sentenza specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia vizio di motivazione, censurando la valutazione della prova e, in particolare,
che sia stata ritenuta credibile la testimonianza di Perticone e, invece, inattendibili le

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce adeguata e logica giustificazione delle ragioni
per cui ha ritenuto veritiere le dichiarazioni testimoniali di Perticone e mendaci quelle
dei testi introdotti dalla difesa e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

dichiarazioni dei testi a discarico.

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