Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1991 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1991 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE OLI VEIRA MARIA Dff PENHA N. IL 16/08/1969
avverso la sentenza n. 425/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 21/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE.
§1.
DE OLIVEIRA Maria Da Penha ricorre contro la sentenza d’appello
specificata in epigrafe, che confermava la di lei condanna per il reato previsto dall’art.
385 cod.pen., e denuncia erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato e privo altresì del requisito
ta inflitta nel minimo edittale, con la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna deltcricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P•Q•M•
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna -(kicorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.
della specificità, perché non spiega il senso dell’impugnazione, visto che la pena è sta-