Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19909 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19909 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARTAGLIA SEBASTIANO nato il 06/09/1973 a SIRACUSA

avverso la sentenza del 08/09/2016 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8/9/2016, il Tribunale di Siracusa dichiarava Sebastiano
Tartaglia colpevole della contravvenzione di cui all’art. 5, I. n. 283 del 1962 e lo
condannava alla pena di 500,00 euro di ammenda.
2. Propone appello – poi convertito in ricorso per cassazione – l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, chiedendo l’assoluzione per speciale tenuità del

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,
osserva la Corte che la stessa non è stata richiesta in sede di merito, pur
risultando ciò possibile, sì da non poter formare oggetto di domanda – per la
prima volta – innanzi al Giudice di legittimità (tra tutte, Sez. 3, n. 19207 del
16/3/2017, Celentano, Rv. 269913).
4. Quanto, poi, alla riduzione della pena, la relativa doglianza emerge come
del tutto generica e sostenuta da un argomento non valutabile in questa sede,
quale la “non particolare gravità del reato od allarmante capacità a delinquere
dell’imputato”; e fermo restando, comunque, che la sanzione medesima è stata
contenuta in termini assai prossimi ai minimi edittali, sì da ritenersi adeguata
una motivazione espressa solo in punto di congruità.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
nsigliere estensore

Il Pre ide , e

fatto e, comunque, la riduzione della pena.

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