Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19907 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19907 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIPRESSO ROBERTO nato il 04/04/1984 a TORINO

avverso la sentenza del 05/10/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/10/2017, il Tribunale di Torino applicava a Roberto
Cipresso – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di quattro anni di
reclusione e 12.000,00 euro di multa, in ordine al delitto di cui all’art. 73,
comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
chiedendo l’annullamento della pronuncia. La sentenza avrebbe compiuto una

73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ancora, illegittima risulterebbe la confisca
di 4 telefoni cellulari, atteso che il Cipresso mai avrebbe dichiarato di servirsi di
questi per lo svolgimento del’attività illecita, come invece indicato in sentenza.
Questi argomenti sono stati ribaditi con memoria pervenuta il 22/2/2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile.
Con riguardo alla prima doglianza, osserva il Collegio che, attraverso la
stessa, l’imputato intenderebbe mutare i termini dell’accordo ex art. 444 cod.
proc. pen., introducendovi una qualificazione giuridica del fatto – ai sensi dell’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – diversa da quella contenuta nella rubrica
ed oggetto del negozio processuale, nonché fondata su una differente
valutazione della vicenda in sé. Quel che, all’evidenza, non può esser consentito.
Ed invero, “l’erronea qualificazione giuridica del fatto” che legittima il ricorso per
cassazione avverso una sentenza di “patteggiamento”, ai sensi dell’art. 448,
comma 2-bis, cod. proc. pen., è solo quella che emerge ictu ()cui/ ed in termini
obiettivi, per esser stata la fattispecie inserita in una “casella legale” diversa per nomen iuris o circostanze riconosciute – da quella corretta.
Quel che, all’evidenza, non si ravvisa nel caso di specie, nel quale la
configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 citato – che, peraltro, ben
avrebbe potuto costituire oggetto dell’accordo tra le parti – può esser verificata
soltanto alla luce dei molteplici fattori di merito che la stessa disposizione
espressamente indica, e che risultano sottratti a lettura da parte di questa Corte.
4. In ordine alla confisca, poi, del tutto adeguata risulta la motivazione stesa
dal Tribunale, nella quale si rappresenta che era stato proprio l’imputato ad
ammettere che i telefoni in sequestro – e, quindi, confiscati – “sono stati
utilizzati per la commissione del reato”. E senza che, in termini contrari, si possa
accedere alla deduzione difensiva, secondo la quale il Cipresso, in realtà, mai

errata qualificazione giuridica del fatto, non riconoscendo l’ipotesi di cui all’art.

avrebbe parlato di incontri telefonici o di conversazione; trattasi, infatti, di un
accertamento di puro merito, come tale sottratto al Collegio di legittimità.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

sigliere estensore

Il President

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,

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