Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19906 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19906 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OUIRHLANI FATIMA ZAHRA nato il 12/06/1974

avverso la sentenza del 28/06/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/6/2017, il Tribunale di Milano applicava a Ouirhlani
Fatima Zahra – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di cinque anni,
quattro mesi di reclusione e 27.000,00 euro di multa in ordine al delitto di cui
all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore,
chiedendo l’annullamento della pronuncia. Il Tribunale non avrebbe

all’art. 129 cod. proc. pen., né motivato la qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La ricorrente si limita a lamentare che il Giudice non avrebbe speso alcun
argomento circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen., ma in ciò non muove alcun concreto riferimento critico al provvedimento
impugnato. Sul punto, peraltro, deve richiamarsi il costante orientamento di
questa Corte secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al Giudice dagli
artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può
non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del
Giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa
la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

(ex

plurimis, Sez. 2, n. 41785 del 6/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 4, n. 41408

del 17/9/2013, Mazza, Rv. 256401; Sez. 4, n. 33214 del 2/7/2013, Oshodin Osi,
Rv. 256071). Orbene, tale orientamento trova applicazione anche nel caso di
specie, nel quale la motivazione della sentenza appare sufficiente poiché
richiama gli atti di indagine, peraltro in modo analitico (verbali di arresto, di

adeguatamente valutato la possibile sussistenza di cause di non punibilità di cui

perquisizione e di sequestro), evidenziando l’inesistenza di elementi valutabili a
favore dell’imputata.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

Il

nsigliere estensore

Il Preside

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,

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