Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19904 del 23/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19904 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOSCO MARCO nato il 05/04/1985 a ROMA
avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Data Udienza: 23/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/11/2016, la Corte di appello di Roma, in riforma
della pronuncia emessa il 29/2/2016 dal locale Tribunale, rideterminava la pena
inflitta a Marco Bosco in 9 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.400,00 euro di multa,
in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5 (quanto al
capo a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
responsabilità e trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Con riguardo al giudizio di responsabilità, infatti, la censura risulta priva di
effettivo argomento, non riportando neppure un richiamo alla pronuncia
impugnata ed al percorso motivazionale in esso contenuto; con il quale – si
rileva per inciso – la colpevolezza del Bosco è stata affermata con piena
adeguatezza ed in assenza di qualsivoglia illogicità manifesta, in forza di quanto
accertato dagli operanti il 16/1/2016.
4. In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio, questo è stato individuato in
modo non certo eccessivo, muovendo da una pena base – quanto al capo a),
riconosciuto il comma 5 citato – di 1 anno e 6 mesi di reclusione, attesa la
duplicità di sostanza interessata (canapa e cocaina) e la quantità della stessa,
specie in punto di droga pesante (56 dosi).
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
nsigliere estensore
Il Presid
chiedendo l’annullamento della pronuncia per vizio motivazionale in punto di