Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19904 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19904 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANCEDDA MAURIZIO N. IL 19/03/1967
avverso la sentenza n. 4032/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/04/2015
RG. 33130-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Cancedda Maurizio personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per resistenza a pubblico ufficiale;
rilevato che con tale ricorso si deduce vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimitàValutate le ragioni
della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura
di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
8 aprile 2015
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