Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19903 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19903 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRAIETTA SANDRO nato il 17/12/1980 a ANZIO

avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/1/2017, la Corte di appello di Roma, in riforma della
pronuncia emessa il 2/2/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Velletri, riduceva la pena inflitta a Sandro Fraietta a quattro anni di reclusione
e 14.000,00 euro di multa, in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen.,
73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con
argomento insufficiente e contraddittorio, specie a fronte di un quantitativo – 39
dosi di cocaina – del tutto incompatibile con l’ipotesi delittuosa di maggior rigore.
Nessun riferimento, inoltre, riguarderebbe mezzi, modalità e circostanze della
condotta, sì da risultare la pronuncia ulteriormente viziata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta del tutto infondato.
Al riguardo, occorre premettere che questa Corte – anche a Sezioni unite ha costantemente affermato che la circostanza attenuante speciale del fatto di
lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggi fattispecie
autonoma di reato, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività
penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli
altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge
risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di
incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911;
successivamente, per tutte, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv.
263651). Ciò premesso, il Collegio di appello ha fatto buon governo di questo
principio, negando l’ipotesi attenuata con adeguato e diffuso argomento, che
sfugge alle censure proposte; in particolare, la sentenza ha richiamato: a) il dato
ponderale della cocaina, dal quale poter ricavare 39 dosi medie singole, oltre a
tre dosi di marijuana; b) l’assenza di ogni prova quanto al dedotto stato di
tossicodipendenza del Fraietta; c) il carattere sistematico ed organizzato
dell’attività illecita, congruamente ricavato dal fatto che il soggetto era stato
fermato, in ore serali, in possesso di circa 10 grammi di cocaina, marijuana,
180,00 euro custoditi nel portafogli, 800,00 euro in tasca ed un rotolo di nastro
adesivo. Tutto ciò, in uno con un foglietto recante nomi e cifre per l’ammontare
complessivo di 9.700,00 euro, da collegare ragionevolmente allo spaccio,

chiedendo l’annullamento della pronuncia. La Corte di merito avrebbe negato la

attesane la collocazione nel portafogli, unitamente alla droga ed al danaro. E
senza tacere, da ultimo, del ritrovamento, nello scooter di cui il ricorrente aveva
disponibilità, di una pistola Beretta cal. 9 con matricola abrasa, di un bilancino di
precisione e di un rotolo di nastro adesivo dello stesso tipo di quello che
chiudeva il cellophane con la cocaina.
Dal che, una motivazione sostenuta da un più che solido percorso logicogiuridico, non censurabile in questa sede.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

Pr sidente

sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella

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