Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19900 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19900 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MBAYE ABDOU nato il 12/12/1977

avverso la sentenza del 12/09/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/9/2016, la Corte di appello di L’Aquila confermava la
pronuncia emessa il 12/2/2015 dal Tribunale di Pescara, con la quale Abdou
Mbaye era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, e condannato – con rito abbreviato – alla pena di quattro
mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

condanna in assenza di prova affidabile in punto di colpevolezza, così come
assente e/o apparente risulterebbe la motivazione quanto al diniego delle
circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Da
ultimo, si chiede il riconoscimento della scriminante di cui all’art. 131-bis cod.
pen., ricorrendone i presupposti per come indicati già dal Giudice di prime cure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Quanto alla prima doglianza, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del
Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale
della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logicoargomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015,
Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv.
243247). Ciò premesso, la censura mossa alla sentenza si evidenzia come del
tutto generica, astratta e priva di effettivo contenuto, risolvendosi in una serie di
principi (magari in sé condivisibili, ma) espressi senza alcun riferimento al caso
di specie e, soprattutto, al contenuto della pronuncia impugnata.
4. Con riguardo, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di
appello ha richiamato il precedente specifico a carico, peraltro fonte di una
recidiva contestata epperò dimenticata dal primo Giudice; il quale, infatti, aveva
determinato la pena muovendo dal minimo edittale, all’evidenza, quindi, non
ulteriormente riducibile dal Giudice di seconde cure. La stessa recidiva, infine, ha
costituito congruo argomento per negare il beneficio della sospensione
condizionale della pena, con riguardo alla quale, peraltro, il ricorrente non
chiarisce neppure se sussistano i presupposti di legge per una seconda
concessione.

chiedendo l’annullamento della pronuncia. La Corte avrebbe confermato la

5. Da ultimo, quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
pen., la stessa non è stata richiesta in sede di appello, sì da non poter esser
invocata per la prima volta in questa sede; ciò, in forza della costante e
condivisa giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Sez. 3, n. 19207 del
16/3/2017, Celentano, Rv. 269913).
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

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ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

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