Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1990 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1990 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BURGARETTA MARIA FUITI-A.—–7TTPW1-93-‘7–*
NA N
C/
CAPONNETTO AN ASIO N. IL 09/05/1937
avverso gardinanza n. 1508/2009 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
01/10/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CAPONNETTO Anastasio ricorre contro il decreto specificato in

epigrafe, che disponeva l’archiviazione del procedimento iniziato nei confronti dell’avv.
Maria Burgaretta, e denuncia la mancata assunzione dei mezzi di prova indicati nell’atto di opposizione.

Il ricorso è inammissibile, perché la persona offesa dal reato non

ha la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto. Infatti, per la valida instaurazione del giudizio di legittimità, si applica la regola dettata dall’art. 613 cod.proc.pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell’apposito albo (Cass.,
Sez. U., 16.12.1998, Messina, rv 212076; idem, n. 47473 del 27.9.2007, Lo Mauro, rv
237854).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 29 novembre 2012.

§2.

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