Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1990 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1990 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIRINZI LAURA ANTONIETTA N. IL 16/09/1964
MUCI MASSIMILIANO N. IL 02/06/1969
avverso la sentenza n. 1290/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SCHIRINZI Laura e MUCI Massimiliano ricorrono contro la senten-

za d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e denunciano:
1.

inosservanza dell’art. 63, comma 1, cod.proc.pen., per essere state utilizzate le
dichiarazioni rese dagli imputati prima dell’inizio del procedimento;
vizio di motivazione, perché la testimonianza resa da Caputo Margherita non
sarebbe credibile.

§2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché

non è stato minimamente dimostrato che dalle dichiarazioni rese emergessero indizi di
reità a carico dei dichiaranti. Peraltro dette dichiarazioni sono state acquisite con il
consenso espresso dei loro autori.
Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge. Infatti il sindacato di legittimità sulla motivazione è diretto a verificare se alla base della pronuncia
del giudice di merito esista un apprezzamento della prova sorretto da un logico apparato argomentativo. Resta pertanto escluso da tale controllo la rilettura degli elementi
di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è risérvata in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di illogicità la prospettazione di una
diversa – e, per il ricorrente, più plausibile – interpretazione delle risultanze probatorie.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille ciascuno alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

2.

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