Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 199 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 199 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BENEDETTO GIANFRANCO N. IL 11/11/1978
avverso la sentenza n. 1171/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 26.9.2012 la corte d’appello di Catanzaro confermava
la sentenza del gip del Tribunale di Castrovillari, in data 28.3.2012 che aveva
condannato DE BENEDETTO Gianfranco per tentato omicidio, minaccia e
danneggiamento, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione .
La corte territoriale aveva ribadito la ricostruzione dei fatti operata in primo

alla testa; che il medesimo era poi stato bloccato da Rescia Domenico che unitamente
a Santoro Anna erano stati testimoni oculari del fatto. Veniva affermato che le
modalità di estrinsecazione concreta dell’azione posta in essere dal ricorrente
consentiva di ritenere provata tanto l’idoneità causale della stessa a determinare la
morte della vittima, quanto la direzione teleologica della volontà dell’imputato in
termini di animus necandi, visto che il De Benedetto, rincorrendo l’offeso lo minacciò
di morte, lo colpì in maniera decisa ed in zona vitale; veniva aggiunto che il mezzo
usato era idoneo a cagionare la morte, il colpo fu uno solo , ma soltanto perchè
l’imputato fu impedito dal proseguire la sua azione violenta.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, per dedurre contraddittorietà della motivazione, violazione di
legge per aver ritenuto il tentato omicidio in luogo del reato di lesioni e per non
avere concesso le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante della provocazion.
Secondo la difesa il trauma rilevato alla testa sarebbe stato causato della caduta per
terra e non del colpo di martello, anche considerate le scarse conseguenze in termini
di diagnosi e prognosi (contusione cranica, con prognosi di giorni dieci) cosicchè
doveva ritenersi che l’azione posta in essere fosse stata ispirata da una volontà di
intimidire, ma non già di uccidere il D’Atri, anche in ragione della scarsa potenzialità
lesiva del martello utilizzato, del peso di soli due etti. Inoltre, non sarebbe stato
soppesato che i due testimoni nutrivano ragioni di malanimo nei confronti
dell’imputato, cosicchè avrebbero usato aggettivi forti a carico del medesimo. Veniva
ricordato che l’imputato fin da subito aveva ammesso di aver voluto intimidire il
D’Atri, suo concorrente, per scoraggiarlo ad andare negli esercizi commerciali di
Trebisacce che facevano parte del suo pacchetto clienti, ragion per cui andava esclusa
ogni previsione dell’evento morte. L’avere accompagnato l’azione con frasi minacciose
di morte non sarebbe sintomatico della volontà di provocare la morte. Poteva anche
essere ipotizzato che l’imputato abbia agito sull’impulso della vittima in termini
provocatori. Per quanto riguarda la pena viene contestata la mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche, considerate l’incensuratezza dell’imputato e la
confessione resa.
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grado, secondo cui l’imputato aveva rincorso e colpito con un martello D’Atrì Massimo

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati: il discorso giustificativo
della sentenza non si espone alle critiche avanzate, poiché è stato adeguatamente
motivata l’affermazione di colpevolezza, sulla base di un compendio testimoniale a
sua volta accreditato dalle risultanze di natura medica. La qualificazione del fatto è
altresì corretta ed in linea con l’orientamento interpretativo di questa Corte, secondo
cui l’inquadramento del fatto nella fattispecie del delitto tentato non è condizionata

conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di
idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi ex post
con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione,
in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. I giudici di merito
si sono attenuti a tali parametri ed hanno correttamente concluso, riconoscendo la
idoneità degli atti in funzione omicidiaria. Dal punto di vista soggettivo, l’animus
necandi è stato inferito da un compendio che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto
correttamente dotato di inequivoca incidenza dimostrativa: basti pensare alla natura
dell’agguato teso, alla potenzialità offensiva dell’arma, alla distanza ravvicinata del
colpo, alla zona attinta, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore , per una
manifesta volontà diretta ad uccidere, peraltro espressa apertamente dall’imputato.
Sulla ricorrenza della provocazione, i dati di fatto concorrono nell’accreditare che
l’azione prese origine dalla condotta dell’imputato tesa a danneggiare con il martello il
furgone dell’offeso, di talchè non vi era spazio per ritenere che l’imputato avesse agito
in stato d’ira provocato dall’offeso. Quanto alla pena, parimenti adeguato è il supporto
giustificativo, con il che le censure avanzate sulla mancata concessione delle
circostanze attenuanti attengono ad un profilo di merito non opponibile in detta sede.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

D

dagli effetti realmente raggiunti: così opinando infatti, l’azione per non aver

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