Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 199 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 199 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONSANTO PROSPERO N. IL 15/06/1957
avverso l’ordinanza n. 2618/2012 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di TORINO, del 17/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Prospero Buonsanto, ristretto presso la Casa di Reclusione di Brescia,
avanzava istanza in data 22/6/2015 al Procuratore della Repubblica di Torino,
chiedendo l’emissione di nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti con
applicazione dell’art. 78 cod. pen.; il Procuratore della Repubblica, con nota del
17/7/2015, confermava il provvedimento del 7/1/2015 con il quale aveva

2. Ricorre per cassazione Prospero Buonsanto, insistendo nelle richieste
avanzate al P.M..

Il ricorrente ha fatto pervenire motivi aggiunti, contestando l’inammissibilità
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso

provvedimento non ricorribile.

In effetti, il ricorso per cassazione proposto avverso ordine di esecuzione
della pena emesso dal pubblico ministero (o avverso qualsiasi provvedimento del
pubblico ministero in materia di esecuzione, come quello in esame) è
inammissibile, trattandosi di provvedimento avverso il quale l’interessato può, in
ogni tempo proporre incidente di esecuzione al giudice, i cui provvedimenti
saranno impugnabili con il ricorso.
Inoltre, poiché l’incidente di esecuzione non è un mezzo di impugnazione,
non è applicabile l’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. – secondo il quale
l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa
data dalla parte che l’ha proposta – al ricorso per cassazione avverso il decreto
del Pubblico Ministero.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

ritenuto non applicabile l’art. 78 cod. pen. al caso in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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