Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 199 del 14/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 199 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAPPANI STEVE, nato il 02/08/1974

avverso la sentenza n.8359/2012 in data 08/10/2015 della CORTE DI APPELLO
DI BOLOGNA,

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
PERLA LORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
udito il difensore del ricorrente, Avv.Massimo BRIGATI, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 14/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Il difensore di Tappani Steve propone ricorso per cassazione

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’8.10.2015.2013, con la
quale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza del 4.6.2012,
era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine
ai reati di cui agli artt.81, 110 cod.pen., 305 D.Lgs. 209/2005 e 640 cod.pen.,
t .,,
con conferma delle statuizioni civili, e cioè della condanna al nsarcirbenToldella

1.1 Al riguardo, il difensore deduce manifesta violazione dell’art. 185 cod.pen. e
2056 cod.civ. posto che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, la
motivazione era del tutto carente e fondata su petizioni di principio, non
comprendendosi come potesse individuarsi non solo una lesione della libertà
contrattuale di Carnica Assicurazioni S.p.a. ed un suo discredito commerciale,
ma anche un conseguente danno; inoltre l’ingiustificata liquidazione sul punto
appariva come una indebita duplicazione risarcitoria con quanto liquidato a titolo
di danno patrimoniale da lucro cessante e non teneva conto di un evidente lucro
ottenuto dalla parte civile (Uniqa Protezione S.p.a., già Carnica Ass.ni) che aveva
incassato i premi con conseguente suo vantaggio economico; la difesa
dell’imputato aveva avanzato richiesta di CTU contabile, ma questa era stata
immotivatamente respinta non consentendo, come sancito dall’art. 187
3°comma cod.proc.pen., i dovuti approfondimenti concernenti non soltanto la
responsabilità civile, ma pure l’entità dei danni patrimoniali e non, derivanti da
reato; peraltro, la Corte d’Appello avrebbe potuto procedere alla liquidazione di
una parte del danno civile, con rinvio alla sede civile per ciò che riguardava le
eventuali altre parti, in applicazione dell’istituto della sentenza non definitiva
parziale ex artt. 278 e 279 cod.proc.civ.
1.2 Presentava memoria difensiva Uniqa Assicurazioni S.p.a. chiedendo il rigetto
del ricorso e la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza della
Corte di appello di Bologna.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Quanto al primo motivo, si deve rilevare come il danno non
patrimoniale sia stato liquidato in via equitativa; sul punto non può che rilevarsi
che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che il potere di
liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,
costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., ed il suo
esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della

2

costituita parte civile Uniqa Protezione S.p.a..

richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta
equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il
mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata
individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro,
intendere l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno in senso relativo e
ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. Nel caso in esame i
giudici di merito hanno proceduto a detti accertamenti, tenendo presente la
violazione della libertà contrattuale della Carnica Assicurazioni (che non avrebbe
concluso contratti con Gruppocar se avesse conosciuto le finalità degli stessi) ed il

La censura sulla indebita duplicazione risarcitoria è inammissibile in quanto
proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione; non possono essere
dedotte, infatti, con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di
appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua
cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013 Ud. (dep. 02/07/2013 )
Rv. 255577)
Relativamente alla richiesta di consulenza tecnica di ufficio, la stessa era
stata ritenuta superflua dalla Corte di appello alla luce dei risultati acquisiti, con
motivazione quindi su cui non può essere esercitato alcun sindacato da questa
Corte: nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una
nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata
dal giudice di merito.

(Sez.2,

sentenza n. 31978 del 14/06/2006 Ud.

(dep. 27/09/2006) Rv. 234910.)
Devono pertanto essere confermate le statuizioni civili.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Nulla può essere liquidato alla parte civile che non ha partecipato
all’udienza: infatti, nel giudizio per cassazione, l’imputato non è tenuto al
rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, che, dopo avere
depositato una memoria, non sia intervenuta nella discussione in pubblica
udienza. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 47553 del 18/09/2015 Ud. (dep.
01/12/2015) Rv. 265918)

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14/12/2016

discredito commerciale conseguente a fatti di reato.

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