Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19899 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19899 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISCOPO EMILIO nato il 09/06/1979 a ACERRA

avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/3/2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della
pronuncia emessa il 18/7/2016 dal Tribunale di Nola, rideterminava la pena
inflitta ad Emilio Piscopo in due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa; allo
stesso era ascritto il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

confermata in assenza di una adeguata verifica quanto alla destinazione della
sostanza in sequestro; analogo vizio motivazionale, poi, riguarderebbe il
trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ed il disconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di
una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad
ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime
emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una
valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello – pronunciandosi
proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto
congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente
illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza ha
evidenziato che il Piscopo era stato visto dai militari operanti cedere sostanza
stupefacente a Vincenzo Schiavone, il quale aveva confermato di esser stato già
suo cliente; il ricorrente, peraltro, aveva pienamente confessato gli addebiti, sì di

chiedendo l’annullamento della pronuncia. La condanna sarebbe stata

fatto precludendo ogni questione – peraltro di carattere fattuale, quindi
inammissibile in questa sede – in ordine ad un presunto uso personale.
5. Con riguardo, poi, alle circostanze attenuanti generiche, osserva la Corte
che il diniego di queste è stato ancora congruamente motivato in sentenza, con
richiamo ai numerosi precedenti penali a carico (tali, peraltro, da giustificare la
contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale), che non
avevano costituito affatto remora per nuove condotte illecite. Negli stessi
termini, poi, la pronuncia ha confermato il riconoscimento della citata recidiva,

riprovevolezza della condotta. Sì da pervenire, infine, ad un trattamento
sanzionatorio congruo, con pena base non troppo distante dai minimi edittali, e
peraltro sensibilmente ridotto rispetto a quello individuato in primo grado, che
aveva tenuto conto del non rilevante quantitativo di sostanza detenuta e ceduta.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

Il Presideytè

atteso che il nuovo reato aveva rappresentato un chiaro sintomo di maggiore

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