Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19898 del 23/03/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19898 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 01/03/2017 del TRIBUNALE di IVREA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1°/3/2017, il Tribunale di Ivrea dichiarava A.A. colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs.
n. 152 del 2006 e lo condannava alla pena di 3.000,00 euro di ammenda.
2. Propone appello – poi convertito in ricorso per cassazione – l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della pronuncia per

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato – B.B. del foro di Torino – non iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Né, al riguardo, rileva la circostanza che il gravame sia stato presentato
quale atto di appello, in violazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a
mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell’ammenda, come nel caso di specie); per costante e
condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di
impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai
sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione
anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello
erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del
13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

DEPOSiTATA
IN

carenza dell’elemento soggettivo del reato ed eccessività della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA